Art. 4.

      1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:

          a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;

          b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;

          c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;

          d) «di coltura», nel caso di materiale gemmologico di coltura;

          e) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.

      2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine «trattato», può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione «sottoposto a processo di».
      3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della Norma UNI EN 10245, e successivi aggiornamenti.
      4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel

 

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prospetto II della Norma UNI EN 10245, e successivi aggiornamenti.
      5. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della Norma UNI EN 10245, e successivi aggiornamenti.
      6. Per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici si applica la Norma UNI 10173, e successivi aggiornamenti.
      7. Limitatamente ai diamanti tagliati, si applica anche la Norma UNI 9758, e successivi aggiornamenti.